Emendamenti costituzionali falliti

Emendamenti falliti
Prima del 1919, quando fu ratificato il 18° emendamento, non c’era un limite di tempo per il processo di ratifica. Tuttavia, nel 1919, il Congresso istituì un limite di tempo per il passaggio di una proposta di aggiunta alla Costituzione. Ad oggi, sono stati proposti sei emendamenti che non sono stati ratificati. Solo due degli emendamenti proposti potrebbero ancora essere ratificati.

Dodici emendamenti furono proposti nel 1789 e gli articoli dal tre al dodici furono ratificati come Bill of Rights. Circa 203 anni dopo, il secondo articolo incluso nei 12 originali fu ratificato come 27° emendamento. Ma il primo articolo proposto non fu mai ratificato.

Il testo di quell’emendamento proposto riguardava il numero di persone rappresentate da ogni membro della Camera, così come il numero di membri della Camera. Questa proposta è diventata irrilevante poiché la dimensione del Congresso è ben al di sopra dei requisiti minimi indicati nell’emendamento.

Dopo la prima enumerazione richiesta dal primo articolo della Costituzione, ci sarà un rappresentante ogni trentamila, fino a quando il numero sarà pari a cento, dopo di che la proporzione sarà regolata dal Congresso, in modo che non ci saranno meno di cento rappresentanti, né meno di un rappresentante ogni quarantamila persone, fino a quando il numero dei rappresentanti sarà pari a duecento; Dopo di che la proporzione sarà regolata dal Congresso in modo che non ci siano meno di duecento rappresentanti, né più di un rappresentante ogni cinquantamila persone.

Il secondo emendamento proposto che non fu mai ratificato fu presentato nel 1810. Questo emendamento avrebbe richiesto agli avvocati e ad altri con titoli di nazioni straniere di rinunciare alla loro cittadinanza. Questo emendamento potrebbe potenzialmente essere ancora ratificato. Ad oggi, solo 12 stati hanno approvato, l’ultimo nel 1812.

Se un cittadino degli Stati Uniti accetterà, rivendicherà, riceverà o manterrà qualsiasi titolo di nobiltà o onore, o se, senza il consenso del Congresso, accetterà e manterrà qualsiasi regalo, pensione, ufficio o emolumento di qualsiasi tipo, da qualsiasi imperatore, re, principe o potenza straniera, tale persona cesserà di essere un cittadino degli Stati Uniti, e sarà incapace di tenere qualsiasi ufficio di fiducia o di profitto sotto di loro, o uno di loro.

Nel 1861, fu proposto un emendamento per proteggere la pratica della schiavitù. Questo è l’unico emendamento proposto, e non ratificato, a portare la firma del presidente. La firma del presidente è considerata non necessaria a causa della disposizione costituzionale che prevede che, con il consenso dei due terzi di entrambe le Camere del Congresso, la proposta sia sottoposta agli Stati per la ratifica. Due Stati hanno approvato questa proposta. Tecnicamente, poteva ancora essere ratificata, anche se il 13° emendamento metteva fine alla schiavitù.

Articolo 13
Nessun emendamento sarà fatto alla Costituzione che autorizzerà o darà al Congresso il potere di abolire o interferire, all’interno di qualsiasi Stato, con le sue istituzioni interne, compresa quella delle persone tenute al lavoro o al servizio dalle leggi di detto Stato.

Il 2 giugno 1926, un emendamento proposto avrebbe regolato il lavoro minorile e permesso alla legge federale di superare la legge statale. Ad oggi, 28 stati hanno ratificato questo emendamento.

Articolo–Sezione 1.
Il Congresso avrà il potere di limitare, regolare e proibire il lavoro delle persone sotto i diciotto anni di età.

Sezione 2.
Il potere dei diversi Stati non è compromesso dal presente articolo, tranne che l’operazione delle leggi statali è sospesa nella misura necessaria per dare effetto alla legislazione emanata dal Congresso.

L’emendamento sull’uguaglianza dei diritti è stato proposto nel marzo 1972, e successivamente esteso oltre il limite di sette anni al giugno 1982. Tuttavia, non ha mai ricevuto la ratifica dei necessari tre quarti degli stati.

Articolo–Sezione 1.
L’uguaglianza dei diritti secondo la legge non sarà negata o ridotta dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato a causa del sesso.

Sezione 2.
Il Congresso avrà il potere di far rispettare, con leggi appropriate, le disposizioni del presente articolo.

Sezione 3.
Il presente emendamento avrà effetto due anni dopo la data di ratifica.

Un emendamento dell’agosto 1978 che avrebbe garantito la rappresentanza del Distretto di Columbia al Congresso ha raggiunto il limite di sette anni prima di poter essere ratificato.

Articolo–Sezione 1.
Ai fini della rappresentanza nel Congresso, dell’elezione del Presidente e del Vice Presidente, e dell’articolo V di questa Costituzione, il Distretto che costituisce la sede del governo degli Stati Uniti sarà trattato come se fosse uno Stato.

Sezione 2.
L’esercizio dei diritti e dei poteri conferiti ai sensi del presente articolo spetta al popolo del Distretto che costituisce la sede del governo, e secondo quanto stabilito dal Congresso.

Sezione 3.
Il ventitreesimo articolo di emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti è abrogato.

Sezione 4.
Questo articolo sarà inoperante, a meno che non sia stato ratificato come emendamento alla Costituzione dalle legislature dei tre quarti dei vari Stati entro sette anni dalla data della sua presentazione.

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